Sospensione del fermo amministrativo

SOSPENSIONE FERMO AMMINISTRATIVO A SEGUITO RATEIZZAZIONE SOMME
Se l’Agente della riscossione accoglie la richiesta di rateizzazione delle somme, il fermo amministrativo non è cancellato fino al momento dell’integrale pagamento del debito.
A partire dal pagamento della prima rata l’Agenzia Entrate-Riscossione rilascia all’interessato una lettera di consenso all’annotazione al PRA della sospensione del fermo amministrativo. I provvedimenti di sospensione rilasciati dall’Agenzia Entrate-Riscossione prevedono espressamente un termine di 60 giorni per richiedere la relativa annotazione al PRA. Il termine ha carattere perentorio. Se il termine è scaduto, per poter annotare al PRA la sospensione del fermo amministrativo è necessario richiedere il rilascio di un nuovo provvedimento di sospensione.
Il provvedimento di sospensione del fermo amministrativo potrà essere rilasciato dall’Agenzia Entrate-Riscossione anche in formato elettronico, con successiva stampa a cura del contribuente.
Se gli importi rateizzati non sono versati, l’Agente della riscossione revoca d’ufficio la sospensione del fermo amministrativo.

Documentazione necessaria
1. Certificato di Proprietà oppure Certificato di Proprietà digitale oppure Foglio Complementare.
In caso di smarrimento/furto/distruzione del Certificato di Proprietà o del Foglio Complementare l’intestatario al PRA deve richiederne il duplicato contestualmente alla sospensione del fermo amministrativo. Non si deve richiedere il duplicato se è stato già rilasciato il Certificato di Proprietà Digitale perché risiede negli archivi PRA.
2. Provvedimento di sospensione del fermo amministrativo rilasciato dall’Agente di riscossione
3. Documento di identità in corso di validità dell’intestatario e una fotocopia completa del documento di identità dell’intestatario
In caso di veicolo intestato a una società: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante con documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e una fotocopia completa del documento di identità
4. Codice fiscale dell’intestatario
5.Delega PRA se l’intestatario non presenta personalmente la pratica. Il delegato deve presentarsi con la delega compilata e firmata dall’intestatario, con tutta la documentazione necessaria, col proprio documento di identità in corso di validità e una fotocopia completa del documento di identità di delegato e delegante.
Quanto costa:
Emolumenti e diritti PRA: esente
Imposta di bollo: € 32 in presenza di Certificato di Proprietà o di Certificato di Proprietà Digitale oppure € 48 con modello NP3C se si è ancora in possesso del Foglio Complementare o in presenza di denuncia di smarrimento, furto, distruzione del Certificato di Proprietà.
Gli importi previsti per legge si versano alla cassa in contanti o con carte di debito del circuito PagoBancomat, VISA (inclusi V-PAY e VISA Electron) e Mastercard (incluso Maestro) o con le carte di debito prepagate a condizione che si tratti di carte dei circuiti suindicati (non sono pertanto accettate le carte PostePay che non usano i suddetti circuiti).
Non sono accettate le carte di credito.
Il PRA annota la sospensione ed emette il Certificato di Proprietà Digitale.
Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori (variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.
Attenzione
L’annotazione della sospensione del fermo amministrativo consente la circolazione del veicolo, ma non consente l’esecuzione della pratica di radiazione per demolizione o per esportazione.

ALTRI CASI DI SOSPENSIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO
Può accadere che il contribuente, a seguito di contestazione del fermo amministrativo, ottenga dal giudice un provvedimento di sospensione del fermo amministrativo.
Documentazione necessaria
1. Copia conforme del provvedimento giudiziale che dispone la sospensione del fermo amministrativo oppure dichiarazione dell’Agente per la riscossione del tributo con cui si dispone la sospensione del fermo amministrativo.
2. Certificato di Proprietà oppure Certificato di Proprietà digitale oppure Foglio Complementare
3. Documento di identità in corso di validità dell’intestatario e una fotocopia completa del documento di identità
4. Codice fiscale dell’intestatario
5. Se il veicolo è intestato a una società: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante con documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e una fotocopia completa del documento di identità.
6. Modello NP3C compilato e firmato dal richiedente.
7. Delega PRA se l’intestatario non può presentare personalmente la richiesta. Il delegato deve presentarsi con la delega compilata e firmata dall’intestatario, con tutta la documentazione necessaria, col modello NP3C compilato, col proprio documento di identità in corso di validità e una fotocopia completa del documento di identità di delegato e delegante.
Quanto costa
Emolumenti e diritti PRA: esente
Imposta di Bollo: € 48
Gli importi previsti per legge si versano alla cassa in contanti o con carte di debito del circuito PagoBancomat, VISA (inclusi V-PAY e VISA Electron) e Mastercard (incluso Maestro) o con le carte di debito prepagate a condizione che si tratti di carte dei circuiti suindicati (non sono pertanto accettate le carte PostePay che non usano i suddetti circuiti).
Non sono accettate le carte di credito.
Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori (variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.
Attenzione
L’annotazione della sospensione del fermo amministrativo consente la circolazione del veicolo, ma non consente l’esecuzione della pratica di radiazione per demolizione o per esportazione.